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DOMANDE FREQUENTI
Con le nuove disposizioni del “Decreto Rilancio”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio, sarà possibile migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione completamente gratis. Anzi, ricevendo persino in regalo il 10% aggiuntivo delle spese. Un provvedimento senza precedenti che cambia in meglio le condizioni - già estremamente convenienti - del vecchio EcoBonus al 50 o al 65%, che resta comunque sfruttabile per i lavori non compresi nel nuovo super incentivo.
Innanzitutto, la maxi-agevolazione è riservata ai contribuenti Irpef proprietari di unità adibite ad abitazioni principali e ai condomìni. Sono per ora esclusi interventi effettuati sulle seconde case, ma potranno esserci novità positive in sede di conversione in Legge del Decreto. Gli oneri da parte dei titolari della detrazione dovranno essere sostenuti a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, attuale periodo di validità della disposizione.
È richiesto un incremento di almeno 2 classi energetiche per l’edificio da riqualificare.
È previsto un limite di spesa: ad esempio 30.000 euro per la sostituzione del generatore di calore esistente con una pompa di calore, e 48.000 euro per l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Si intendono le case (ville / villette) singole. E’ importante sottolineare che per questa categoria di immobili, la super detrazione è applicabile solo se l’edificio è adibito ad abitazione principale.
Per quanto riguarda l’operatività dei nuovi super-bonus, come più volte anticipato, si ricorda che il Decreto Rilancio è un Decreto Legge e in quanto tale è immediatamente in vigore nell’attesa della sua conversione in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (quindi entro il 18 luglio 2020). In ogni caso, per la piena operatività si dovranno attendere: le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate; un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3- ter dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati. Ciò premesso, per l’eco-bonus potenziato al 110% il decreto Rilancio parla di spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 . Ciò significa che si possono già cominciare i lavori perché non è la data di inizio lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva per il pagamento.
Si applica, dunque, il criterio di cassa con la conseguenza che i nuovi super-bonus possono applicarsi anche ai lavori già cominciati prima della pubblicazione del decreto. Stessa considerazione può essere effettuata per i costi relativi: all’impresa di costruzione; ai materiali; alla progettazione
Si, non c’è niente da pagare. Se tu ci cedi il tuo Eco-Bonus (il tuo credito d’imposta) faremo tutto noi, senza alcuna spesa aggiuntiva o occulta.
Il bonus 110 è una detrazione nella misura del 110% delle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (eco bonus): interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);  interventi sugli edifici unifamiliari o sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione (la spesa massima detraibile è di 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio nel caso di interventi su parti comuni). La detrazione del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui sopra. Per poter accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. La disposizione non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Il sismabonus 110 è una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi volti alla riduzione del rischio sismico. In caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%. Le disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico, spetta una detrazione del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati ed è comunque subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito; non è invece cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione.
Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente a interventi di riqualificazione energetica (vedi Eco bonus) si riconosce una detrazione del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Introdotta la possibilità per i contribuente che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.


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